(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 314)
                              Art. 314. 
                          (Tipi delle navi) 

 
  Nelle matricole, nei registri  e  in  tutti  gli  altri  documenti,
ufficiali le navi sono indicate secondo i tipi specificati in leggi e
regolamenti speciali. 
  Per le navi addette alla navigazione  da  diporto  e'  aggiunta  la
menzione della loro destinazione.