(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 315)
                              Art. 315. 
                    (Documenti per l'iscrizione) 

 
  Per ottenere l'iscrizione di una nave o di  un  galleggiante  nelle
matricole o nei registri, oltre quanto e' disposto dall'articolo 303,
il proprietario deve presentare all'ufficio presso  il  quale  chiede
l'iscrizione i seguenti documenti: 
    1) il titolo di proprieta' in originale o in copia  autentica  o,
quando  la  nave  e'  stata  costruita  per  conto  del  costruttore,
l'estratto del registro delle navi in costruzione; 
    2) il certificato di stazza. 
  Per l'iscrizione nelle matricole o nei registri degli uffici  dello
Stato di navi costruite all'estero o provenienti da bandiera  estera,
l'autorita' consolare  deve  trasmettere  al  ministro  della  marina
mercantile: 
    1) il titolo di proprieta' in originale o in copia autentica; 
    2) la copia autentica del passavanti provvisorio o della  licenza
provvisoria rilasciati a termini dell'articolo 149 del codice; 
    3) il certificato di stazza, se la stazzatura e'  stata  eseguita
all'estero a norma dell'articolo 139 del codice; 
    4) il certificato di cancellazione  dal  registro  straniero  nel
caso di navi gia' di nazionalita' estera,  ove  sia  richiesto  dalle
convenzioni internazionali; 
    5) una somma sufficiente a garantire  il  pagamento  dei  diritti
erariali dovuti dalla nave. 
  Per le navi provenienti da bandiera estera la cui vendita sia stata
effettuata durante la sosta in un porto italiano il proprietario deve
versare  la  somma  e  presentare  i  documenti  indicati  nel  comma
precedente, ad eccezione di quelli di cui ai numeri 2 e 3. 
  Oltre ai documenti suddetti devono essere presentati i  certificati
di cittadinanza e di domicilio del proprietario o dei caratisti e nei
casi previsti dagli articoli 143 e  144  del  codice  il  certificato
d'iscrizione  nell'apposito  elenco  o  il  decreto  ministeriale  di
equiparazione, di cui agli articoli stessi. 
  L'iscrizione di navi maggiori non  puo'  essere  effettuata  se  il
proprietario non ha inoltre ottenuto l'approvazione del nome ai sensi
dell'articolo 140 del codice.