(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 316)
                              Art. 316. 
   (Iscrizione delle navi minori e dei galleggianti nei registri) 

 
  Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri  con  un
numero  progressivo  e  con  l'indicazione,  di  nave  minore  o   di
galleggiante.