(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 318)
                              Art. 318. 
              (Mancata designazione di rappresentante) 

 
  Se il proprietario di nave maggiore non domiciliato  nel  luogo  in
cui e' l'ufficio di iscrizione della nave non provvede a designare un
rappresentante  ivi  residente,  l'ufficio  invita  l'interessato   a
procedere alla predetta designazione, fissandogli il termine. 
  Trascorso  inutilmente  tale  termine,  sempre  che  nel  luogo  di
iscrizione della nave non risieda l'armatore o il suo rappresentante,
e sempre che non debba farsi luogo al  trasferimento  dell'iscrizione
della  nave  a  norma  dell'articolo  422,  ultimo  comma,  l'ufficio
promuove, nei modi previsti  dall'articolo  320,  l'iscrizione  nelle
matricole dell'ufficio del luogo di domicilio del proprietario. 
  Quando il proprietario non abbia il domicilio in una> localita'  in
cui esista un ufficio marittimo autorizzato a tenere le matricole, le
notificazioni degli atti relativi alla nave sono fatte, a  tutti  gli
effetti, presso l'ufficio d'iscrizione della nave. 
  L'ufficio d'iscrizione provvede analogamente per le navi  minori  e
per i galleggianti nel caso previsto dal capoverso dell'articolo  147
dei codice.