(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 320)
                              Art. 320. 
                 (Modalita' della nuova iscrizione) 

 
  Nei casi indicati negli articoli 318, 319 e 422 l'ufficio che  deve
procedere al trasferimento della nave o  del  galleggiante  trasmette
all'ufficio presso il quale la nave o  il  galleggiante  deve  essere
iscritto l'estratto della matricola, o del registro e il  certificato
di stazza. 
  Tale ufficio iscrive la nave o il galleggiante  nelle  matricole  o
nei registri in base alle risultanze dell'estratto ricevuto,  riporta
letteralmente le annotazioni relative alla proprieta'  e  agli  altri
diritti reali e comunica la data e il numero della  nuova  iscrizione
all'ufficio di provenienza. Questo provvede alla cancellazione  della
nave o del galleggiante,  facendo  menzione  sulla  matricola  o  sul
registro del motivo della cancellazione, nonche' dell'ufficio,  della
data e del numero di nuova iscrizione. 
  Gli estremi della nuova iscrizione sono annotati, appena possibile,
sull'atto di nazionalita' o sulla licenza e sugli altri documenti  di
bordo.