Art. 321. (Annotazione dell'armamento e del disarmo) Sulle matricole e sui registri d'iscrizione delle navi deve farsi annotazione dei dati relativi all'armamento e al disarmo con l'indicazione del luogo e della data, nonche', per le navi maggiori, del numero e della data del rilascio del ruolo d'equipaggio. Se l'armamento o il disarmo avviene in luogo diverso da quello dell'ufficio d'iscrizione della nave, l'ufficio del luogo ne avvisa quello competente e gli trasmette le notizie relative, affinche' siano eseguite le corrispondenti annotazioni nelle matricole o nei registri d'iscrizione.