(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 321)
                              Art. 321. 
             (Annotazione dell'armamento e del disarmo) 

 
  Sulle matricole e sui registri d'iscrizione delle navi  deve  farsi
annotazione  dei  dati  relativi  all'armamento  e  al  disarmo   con
l'indicazione del luogo e della data, nonche', per le navi  maggiori,
del numero e della data del rilascio del ruolo d'equipaggio. 
  Se l'armamento o il disarmo avviene  in  luogo  diverso  da  quello
dell'ufficio d'iscrizione della nave, l'ufficio del luogo  ne  avvisa
quello competente e gli  trasmette  le  notizie  relative,  affinche'
siano eseguite le corrispondenti annotazioni nelle  matricole  o  nei
registri d'iscrizione.