(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 322)
                              Art. 322. 
         (Iscrizione nei registri dell'autorita' consolare) 

 
  Per l'iscrizione delle navi e dei galleggianti  nelle  matricole  o
nei registri tenuti dall'autorita' consolare a termini  dell'articolo
148  del  codice,  si  osservano  le  norme  per  l'iscrizione  nelle
matricole o nei registri degli uffici dello Stato.