(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 324)
                              Art. 324. 
         (Domanda per il rilascio dell'atto di nazionalita') 
 
 
  Per ottenere l'atto di nazionalita' il proprietario della nave deve
presentare domanda all'ufficio di iscrizione, il quale  la  trasmette
alla competente direzione marittima, corredandola  dei  documenti  di
cui  all'articolo  315,  nonche'  del   certificato   della   potenza
dell'apparato motore da rilasciarsi dall'ufficio competente  a  norma
delle leggi speciali e della quietanza di pagamento della  tassa  per
il rilascio dell'atto di nazionalita'.