(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 325)
                              Art. 325. 
         (Rilascio e trasmissione dell'atto di nazionalita') 
 
 
  La direzione marittima  compila  l'atto  di  nazionalita'  a  norma
dell'articolo  150  del  codice  e  lo  trasmette  al  l'ufficio   di
iscrizione della nave. 
  L'ufficio d'iscrizione riporta sulla matricola l'indicazione  della
data e del numero dell'atto di nazionalita'; annota sull'atto  stesso
il numero di matricola nonche' le eventuali  trascrizioni  effettuate
nel frattempo sulla matricola e quindi, unitamente al certificato  di
stazza,  consegna  l'atto  al  proprietario  o  all'armatore   o   al
comandante della nave. 
  Se l'atto di nazionalita' riguarda  navi  provenienti  da  bandiera
estera, l'autorita' marittima mercantile che lo rilascia  ne  informa
l'autorita' doganale del luogo di iscrizione.