(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 327)
                              Art. 327. 
      (Rinnovazione dell'atto di nazionalita' e della licenza) 

 
  L'atto di nazionalita' e la licenza devono essere rinnovati  quando
sono  resi  inservibili  o  illeggibili,  quando  non  possono   piu'
contenere annotazioni e quando sono perduti o distrutti.