(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 331)
                              Art. 331. 
      (Ritrovamento dell'atto di nazionalita' o della licenza) 

 
  L'atto di nazionali o la licenza smarriti,  se  vengono  ritrovati,
sono  annullati  e  conservati   nell'ufficio   d'iscrizione   ovvero
riconsegnati alla nave se non e' stato  ancora  rilasciato  il  nuovo
atto o la nuova licenza.