(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 333)
                              Art. 333. 
               (Contenuto del passavanti provvisorio) 

 
  Il passavanti provvisorio e'  conforme  al  modello  approvato  dal
ministro per la  marina  mercantile  e  deve  contenere  le  seguenti
indicazioni: 
    1) autorizzazione a inalberare la bandiera nazionale; 
    2) nome, tipo e stazza, ufficio d'iscrizione; 
    3) nome del proprietario e dell'armatore; 
    4) durata della sua validita'; 
    5) motivo del rilascio. 
  Se la nave e'  sprovvista  di  ruolo  d'equipaggio,  il  passavanti
provvisorio   deve   contenere   anche   l'elenco    delle    persone
dell'equipaggio  con  l'indicazione  del  contratto  individuale   di
arruolamento, nonche'  del  titolo  professionale,  della  qualifica,
delle mansioni da esplicare a bordo e della retribuzione fissata  nel
contratto stesso.