(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 334)
                              Art. 334. 
                (Contenuto della licenza provvisoria) 
 
 
  La  licenza  provvisoria  e'  conforme  al  modello  approvato  dal
ministro per la marina mercantile e deve contenere le indicazioni  di
cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo,  nonche'  l'elenco
delle persone dell'equipaggio con l'indicazione  delle  qualifiche  e
delle retribuzioni.