Art. 334. (Contenuto della licenza provvisoria) La licenza provvisoria e' conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile e deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo, nonche' l'elenco delle persone dell'equipaggio con l'indicazione delle qualifiche e delle retribuzioni.