(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 336)
                              Art. 336. 
  (Atti di nazionalita', e licenze di navi cancellate dai registri) 

 
  L'atto di nazionalita' o la licenza  delle  navi  cancellate  dalle
matricole o dai registri sono  annullati  e  conservati  nell'ufficio
d'iscrizione.