(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 336)
Art. 336.
(Atti di nazionalita', e licenze di navi cancellate dai registri)
L'atto di nazionalita' o la licenza delle navi cancellate dalle
matricole o dai registri sono annullati e conservati nell'ufficio
d'iscrizione.