(Trattato-art. 185)
                              Art. 185 
 
  In ciascuno degli Stati membri,  la  Comunita'  ha  la  piu'  ampia
capacita'  giuridica  riconosciuta  alle  persone  giuridiche   dalle
legislazioni  nazionali;  essa  puo'  in  particolare  acquistare   o
alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tal fine, essa
e' rappresentata dalla Commissione.