(Trattato-art. 186)
                              Art. 186 
 
  Il   Consiglio,   deliberando   all'unanimita',   stabilisce,    in
collaborazione con la Commissione e previa consultazione delle  altre
istituzioni interessate,  lo  statuto  dei  funzionari  e  il  regime
applicabile agli altri agenti della Comunita'. 
  A decorrere dalla fine del quarto anno  successivo  all'entrata  in
vigore del presente Trattato, lo statuto e il regime di cui  trattasi
possono essere modificati dal Consiglio, che delibera  a  maggioranza
qualificata su proposta  della  Commissione  e  previa  consultazione
delle altre istituzioni interessate.