(Trattato-art. 192)
                              Art. 192 
 
  Gli Stati membri adottano tutte le misure, di carattere generale  o
particolare,  atte  ad  assicurare   l'adempimento   degli   obblighi
derivanti  dal  presente  Trattato  o  risultanti  dagli  atti  delle
istituzioni della Comunita'. 
  Essi agevolano quest'ultima nell'esecuzione della sua missione. 
  Gli Stati  membri  si  astengono  da  qualsiasi  misura  che  possa
risultare pregiudizievole al raggiungimento degli scopi del  presente
Trattato.