Art. 192 Gli Stati membri adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, atte ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Trattato o risultanti dagli atti delle istituzioni della Comunita'. Essi agevolano quest'ultima nell'esecuzione della sua missione. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi misura che possa risultare pregiudizievole al raggiungimento degli scopi del presente Trattato.