(Trattato-art. 194)
                              Art. 194 
 
  1. I  membri  delle  istituzioni  della  Comunita',  i  membri  dei
Comitati, i funzionari ed agenti della Comunita', come pure qualsiasi
altra persona destinata, per le sue funzioni o per  i  suoi  rapporti
pubblici o privati con le  istituzioni  o  impianti  della  Comunita'
ovvero con le Imprese comuni, ad avere direttamente o  indirettamente
comunicazione  di  fatti,  informazioni,  cognizioni,  documenti   od
oggetti protetti dal segreto in virtu' delle  disposizioni  stabilite
da uno Stato membro  o  da  una  istituzione  della  Comunita',  sono
tenuti, anche dopo la cessazione da tali funzioni o  l'estinzione  di
tali rapporti, a osservare il  segreto  nei  confronti  di  qualsiasi
persona non autorizzata e del pubblico. 
  Ogni Stato membro considera tutte le  violazioni  di  tale  obbligo
come un attentato ai suoi segreti protetti che, sia per il merito che
per  la  competenza,  sono  soggetti  alle  disposizioni  della   sua
legislazione applicabile in materia di attentato alla sicurezza dello
Stato ovvero di divulgazione del segreto professionale. Esso  procede
contro ogni autore di una violazione del genere sottoposto  alla  sua
giurisdizione, su istanza di qualsiasi Stato  membro  interessato,  o
della Commissione. 
  2.  Ogni  Stato  membro  comunica   alla   Commissione   tutte   le
disposizioni che disciplinano sui suoi territori la classificazione e
il  segreto  di  informazioni,  cognizioni,  documenti   od   oggetti
riferentisi al campo d'applicazione del presente Trattato. 
  La Commissione provvede a comunicare tali disposizioni  agli  altri
Stati membri. 
  Ciascuno Stato membro adotta ogni provvedimento atto  ad  agevolare
la graduale instaurazione di una  protezione  quanto  piu'  possibile
uniforme ed ampia dei segreti protetti. La Commissione  puo',  previa
consultazione degli Stati  membri  interessati,  formulare  tutto  le
raccomandazioni del caso. 
  3. Le istituzioni della Comunita' e i loro impianti, e parimenti le
Imprese comuni, sono tenuti ad  applicare  le  disposizioni  relative
alla protezione dei segreti in vigore sui territori ove  ciascuno  di
essi e' situato. 
  4. Qualsiasi  autorizzazione  ad  avere  comunicazione  dei  fatti,
informazioni,   documenti   od   oggetti   riferentisi    al    campo
d'applicazione del presente Trattato e protetti dal segreto, concessa
da una istituzione della Comunita'  o  da  uno  Stato  membro  a  una
persona che esercita la sua attivita' nel  campo  d'applicazione  del
presente Trattato, e' riconosciuta da ogni  altra  istituzione  e  da
ogni altro Stato membro. 
  5.   Le   disposizioni   del   presente   articolo    non    ostano
all'applicazione di disposizioni particolari  risultanti  da  accordi
conclusi tra uno Stato membro e uno Stato terzo o una  organizzazione
internazionale.