Art. 195 Le istituzioni della Comunita' e cosi' anche l'Agenzia e le Imprese comuni devono osservare, nell'applicazione del presente Trattato, le condizioni poste, per l'accesso ai minerali, materie grezze e materie fissili speciali, dai regolamenti nazionali emanati per motivi di ordine pubblico o di sanita' pubblica.