(Trattato-art. 195)
                              Art. 195 
 
  Le istituzioni della Comunita' e cosi' anche l'Agenzia e le Imprese
comuni devono osservare, nell'applicazione del presente Trattato,  le
condizioni poste, per l'accesso ai minerali, materie grezze e materie
fissili speciali, dai regolamenti nazionali  emanati  per  motivi  di
ordine pubblico o di sanita' pubblica.