Art. 196 Ai fini dell'applicazione del presente Trattato e salvo contrarie disposizioni di questo, a) il termine "persona" sta a designare ogni persona fisica che svolga sui territori degli Stati membri interamente e in parte le sue attivita' nel campo definito dal corrispondente capo del presente Trattato, b) il termine "impresa" sta a designare ogni impresa o istituzione che svolga interamente o in parte le sue attivita' alle stesse condizioni, quale che sia il suo statuto giuridico, pubblico o privato.