(Trattato-art. 196)
                              Art. 196 
 
  Ai fini dell'applicazione del presente Trattato e  salvo  contrarie
disposizioni di questo, 
    a) il termine "persona" sta a designare ogni persona  fisica  che
svolga sui territori degli Stati membri interamente e in parte le sue
attivita' nel campo definito dal  corrispondente  capo  del  presente
Trattato, 
    b)  il  termine  "impresa"  sta  a  designare  ogni   impresa   o
istituzione che svolga interamente o in parte le sue  attivita'  alle
stesse condizioni, quale che sia il suo statuto giuridico, pubblico o
privato.