(Regolamento-art. 231)
 
                              Art. 231. 
 
  Le cauzioni dei  contabili  dello  Stato  debbono  essere  prestate
mediante vincolo su certificati nominativi del consolidato 5 e 3  per
cento sul debito pubblico dello Stato, ragguagliato al  prezzo  medio
di borsa dei corsi del semestre precedente al tempo in cui dev'essere
data la cauzione,  e  per  nove  decimi  del  detto  valore.  Possono
anch'essere date mediante depositi in numerario o  in  cartelle  alla
Cassa dei depositi e prestiti. 
 
  La cauzione per alcune specie di contabili  puo'  essere  data  con
ipoteca sopra beni immobili a forma delle speciali  disposizioni  dei
relativi regolamenti (1). 
 
  Le cauzioni possono altresi', nei casi che il ministro  del  tesoro
lo   ravvisi   opportuno   anche   nell'interesse   della    pubblica
amministrazione,  essere  fornite   mediante   obbligazioni   formali
rilasciate a favore dello Stato da speciali Istituti  di  credito  di
notoria solidita', e che abbiano assicurato con materiale garanzia  i
mezzi per corrispondere agli impegni che assumono col rilascio  delle
dette obbligazioni. 
 
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          (1) Regio decreto 8 giugno 1873, n. 1447,  legge  6  maggio
1862, n. 593. - Regi decreti 13 settembre 1874, n. 2019, e 19  giugno
1882, n. 630, serie 3ยช.