Art. 231. Le cauzioni dei contabili dello Stato debbono essere prestate mediante vincolo su certificati nominativi del consolidato 5 e 3 per cento sul debito pubblico dello Stato, ragguagliato al prezzo medio di borsa dei corsi del semestre precedente al tempo in cui dev'essere data la cauzione, e per nove decimi del detto valore. Possono anch'essere date mediante depositi in numerario o in cartelle alla Cassa dei depositi e prestiti. La cauzione per alcune specie di contabili puo' essere data con ipoteca sopra beni immobili a forma delle speciali disposizioni dei relativi regolamenti (1). Le cauzioni possono altresi', nei casi che il ministro del tesoro lo ravvisi opportuno anche nell'interesse della pubblica amministrazione, essere fornite mediante obbligazioni formali rilasciate a favore dello Stato da speciali Istituti di credito di notoria solidita', e che abbiano assicurato con materiale garanzia i mezzi per corrispondere agli impegni che assumono col rilascio delle dette obbligazioni. --------------- (1) Regio decreto 8 giugno 1873, n. 1447, legge 6 maggio 1862, n. 593. - Regi decreti 13 settembre 1874, n. 2019, e 19 giugno 1882, n. 630, serie 3ยช.