(Regolamento-art. 232)
 
                              Art. 232. 
 
  Non si puo' immettere in funzione un agente contabile, se non abbia
prima adempiuto l'obbligo della cauzione impostagli  per  legge,  per
regolamento o per regio decreto speciale. 
 
  In casi eccezionali il ministro competente puo' permettere  che  un
agente contabile assuma il servizio  anche  senza  aver  prestata  la
cauzione stabilita, accordandogli unica proroga che puo' estendersi a
sei mesi dalla data della assunzione del servizio. 
 
  Gli agenti contabili che lascino trascorrere il termine di sei mesi
senza prestare la dovuta cauzione, ove  non  possano  essere  rimessi
nell'impiego precedentemente occupato e da essi dismesso non gia' per
domanda fatta dell'ufficio contabile  cui  furono  nominati,  ma  per
semplice disposto dell'Amministrazione o per promozione di  carriera,
potranno essere destinati  ad  un  altro  impiego  analogo  a  quello
precedente.