Art. 232. Non si puo' immettere in funzione un agente contabile, se non abbia prima adempiuto l'obbligo della cauzione impostagli per legge, per regolamento o per regio decreto speciale. In casi eccezionali il ministro competente puo' permettere che un agente contabile assuma il servizio anche senza aver prestata la cauzione stabilita, accordandogli unica proroga che puo' estendersi a sei mesi dalla data della assunzione del servizio. Gli agenti contabili che lascino trascorrere il termine di sei mesi senza prestare la dovuta cauzione, ove non possano essere rimessi nell'impiego precedentemente occupato e da essi dismesso non gia' per domanda fatta dell'ufficio contabile cui furono nominati, ma per semplice disposto dell'Amministrazione o per promozione di carriera, potranno essere destinati ad un altro impiego analogo a quello precedente.