(Regolamento-art. 234)
 
                              Art. 234. 
 
  I  decreti  riguardanti  l'accettazione,   la   cancellazione,   la
riduzione,  il  trasporto,  la  sostituzione  o  lo  svincolo   delle
cauzioni, vanno sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte
dei conti (2). 
 
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          (2) Art. 27 della legge 14 agosto 1862, n. 800.