(Regolamento-art. 235)
 
                              Art. 235. 
 
  Quando la Corte dei conti abbia condannato un agente  contabile  al
pagamento di un debito,  ed  abbia  autorizzata  l'Amministrazione  a
vendere la cauzione, si procede, occorrendo, nelle forme  prescritte,
a   cura   del   Ministero   o    dell'Amministrazione    competente,
all'alienazione della cauzione ed all'incasso del prezzo ricavato.