Art. 235. Quando la Corte dei conti abbia condannato un agente contabile al pagamento di un debito, ed abbia autorizzata l'Amministrazione a vendere la cauzione, si procede, occorrendo, nelle forme prescritte, a cura del Ministero o dell'Amministrazione competente, all'alienazione della cauzione ed all'incasso del prezzo ricavato.