ALLEGATO I CASI IN CUI E' CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (ART. 10). 1. Aziende artigiane e industriali. . . . . . fino a 30 addetti 2. Aziende agricole e zootecniche . . . . . . fino a 10 addetti (1) 3. Aziende della pesca. . . . . . . . . . . . fino a 20 addetti 4. Altre aziende (2). . . . . . . . . . . . . fino a 200 addetti (2) ------------- (1) Addetti assunti a tempo indeterminato (2) Escluse le attivita' industriali di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 175/88, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attivita' minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, gli ospedali e le cliniche.