ALLEGATO I
CASI IN CUI E' CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE
DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (ART.
10).
1. Aziende artigiane e industriali. . . . . . fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche . . . . . . fino a 10 addetti (1)
3. Aziende della pesca. . . . . . . . . . . . fino a 20 addetti
4. Altre aziende (2). . . . . . . . . . . . . fino a 200 addetti (2)
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(1) Addetti assunti a tempo indeterminato
(2) Escluse le attivita' industriali di cui all'art. 1 del D.P.R.
n. 175/88, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori
nucleari, le aziende estrattive e altre attivita' minerarie, le
aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni, gli ospedali e le cliniche.