(Allegato-art. 92)
 
                              Art. 92. 
 
                         (Principi generali) 
 
  1.   Gli   intermediari   mantengono   e   applicano   disposizioni
organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte  le
misure ragionevoli volte a  evitare  che  i  conflitti  di  interesse
incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti. 
 
  2. Ai fini dell'articolo 21, comma 1-bis,  lettera  c),  del  Testo
Unico, le informazioni sono fornite su supporto durevole e presentano
un  grado  di  dettaglio  sufficiente  a   consentire   al   cliente,
considerate  le  sue  caratteristiche,  di  assumere  una   decisione
consapevole sul servizio nel  cui  contesto  sorge  il  conflitto  di
interesse. 
 
  3. Gli intermediari di cui all'articolo 87 applicano  gli  articoli
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42  e  43  del  regolamento  (UE)
2017/565.