(Allegato-art. 93)
 
                              Art. 93. 
 
(Sistemi di remunerazione  e  di  incentivazione  e  valutazione  del
                             personale) 
 
  1. Nello svolgimento dei servizi di investimento, gli  intermediari
evitano di remunerare e di incentivare il proprio  personale  secondo
modalita' incompatibili con il dovere di agire nel migliore interesse
dei clienti. 
 
  2. Ai fini del comma 1, gli intermediari non adottano  disposizioni
in materia di remunerazione, target di vendita  o  d'altro  tipo  che
potrebbero incentivare il personale  a  raccomandare  ai  clienti  al
dettaglio  un  particolare  strumento  finanziario,  se  puo'  essere
offerto uno strumento  differente,  piu'  adatto  alle  esigenze  del
cliente. 
 
  3. Nell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, gli
intermediari  di  cui  all'articolo  87  applicano   l'articolo   27,
paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) 2017/565. 
 
  4. Gli intermediari evitano di valutare le prestazioni del  proprio
personale secondo modalita' incompatibili con il dovere di agire  nel
migliore interesse dei clienti. 
 
  5. Il presente articolo si applica anche alle societa' di  gestione
UE, ai GEFIA UE, alle imprese di investimento e alle  banche  UE  con
succursale in Italia, limitatamente alla prestazione  di  servizi  di
investimento.