Art. 93. (Sistemi di remunerazione e di incentivazione e valutazione del personale) 1. Nello svolgimento dei servizi di investimento, gli intermediari evitano di remunerare e di incentivare il proprio personale secondo modalita' incompatibili con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. 2. Ai fini del comma 1, gli intermediari non adottano disposizioni in materia di remunerazione, target di vendita o d'altro tipo che potrebbero incentivare il personale a raccomandare ai clienti al dettaglio un particolare strumento finanziario, se puo' essere offerto uno strumento differente, piu' adatto alle esigenze del cliente. 3. Nell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, gli intermediari di cui all'articolo 87 applicano l'articolo 27, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) 2017/565. 4. Gli intermediari evitano di valutare le prestazioni del proprio personale secondo modalita' incompatibili con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. 5. Il presente articolo si applica anche alle societa' di gestione UE, ai GEFIA UE, alle imprese di investimento e alle banche UE con succursale in Italia, limitatamente alla prestazione di servizi di investimento.