ART. 215
Esenzioni per i redditi derivanti da taluni rapporti di
collaborazione
(articolo 1, comma 3, decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105,
convertito, con modificazioni, legge 11 luglio 2003, n. 170; articolo
11, comma 3, decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68)
1. Agli assegni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, si applicano le disposizioni
dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, nonche' quelle dell'articolo 222, comma 1, e in materia
previdenziale quelle dell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di
cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012,
n. 68, comporta un corrispettivo, esente da imposte, entro il limite
di euro 3.500 annui. La collaborazione non configura in alcun modo un
rapporto di lavoro subordinato e non da' luogo ad alcuna valutazione
ai fini dei pubblici concorsi. Il corrispettivo orario, che puo'
variare in relazione al tipo di attivita' svolta, e' determinato
dalle universita' e dalle istituzioni per l'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, che provvedono alla copertura
assicurativa contro gli infortuni.