(Testo unico imposte sui redditi-art. 215)
                              ART. 215 
Esenzioni  per  i   redditi   derivanti   da   taluni   rapporti   di
                           collaborazione 
(articolo  1,  comma  3,  decreto-legge  9  maggio  2003,   n.   105,
convertito, con modificazioni, legge 11 luglio 2003, n. 170; articolo
       11, comma 3, decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68) 
 
1. Agli assegni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e  b)  del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105,  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 10-bis del decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.
446,  nonche'  quelle  dell'articolo  222,  comma  1,  e  in  materia
previdenziale quelle dell'articolo 2,  commi  26  e  seguenti,  della
legge 8 agosto 1995, n. 335. 
2. La prestazione richiesta allo studente per  le  collaborazioni  di
cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo  2012,
n. 68, comporta un corrispettivo, esente da imposte, entro il  limite
di euro 3.500 annui. La collaborazione non configura in alcun modo un
rapporto di lavoro subordinato e non da' luogo ad alcuna  valutazione
ai fini dei pubblici concorsi.  Il  corrispettivo  orario,  che  puo'
variare in relazione al tipo  di  attivita'  svolta,  e'  determinato
dalle  universita'  e  dalle  istituzioni   per   l'alta   formazione
artistica,  musicale  e  coreutica,  che  provvedono  alla  copertura
assicurativa contro gli infortuni.