(Protocollo N.5-art.1)
                           PROTOCOLLO N. 5 
      SULL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE 
                         IN MATERIA DOGANALE 
                             ARTICOLO 1 
                             Definizioni 
Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni: 
a) "legislazione doganale": le disposizioni adottate dalla  Comunita'
   e dalla Slovenia che disciplinano l'importazione,  l'esportazione,
   il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse  a
   una qualsiasi altra procedura  doganale,  comprese  le  misure  di
   divieto, restrizione e controllo adottato da dette Parti; 
b) "dazi doganali": tutti i dazi, le imposte, i diritti  o  le  altre
   tasse  riscossi  nei  territori   delle   Parti   contraenti,   in
   applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti  e  le
   tasse il cui importo  e'  limitato  ai  costi  approssimativi  dei
   servizi forniti; 
c) "autorita'  richiedente":  l'autorita'  amministrativa  competente
   all'uopo designata da  una  Parte  contraente,  che  presenta  una
   domanda di assistenza in materia doganale; 
d) "autorita' interpellata":  l'autorita'  amministrativa  competente
all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una  richiesta
di assistenza in materia doganale; 
e) "dati personali": tutte le informazioni relative  ad  una  persona
fisica identificata o identificabile.