(Protocollo N.5-art.3)
                             ARTICOLO 3 
                       Assistenza su richiesta 
1. Su domanda dell'autorita'  richiedente,  l'autorita'  interpellata
fornisce   tutte   le   informazioni   pertinenti   che    consentono
all'autorita' richiedente di garantire la corrette applicazione della
normativa  doganale,  comprese   le   informazioni   riguardanti   le
operazioni registrate o programmate che  violino  o  possano  violare
detta legislazione. 
2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le
comunica se le merci esportate dal  territorio  di  una  delle  Parti
contraenti  sono  state  correttamente   importate   nel   territorio
dell'altra parte, precisando, se  del  caso,  la  procedura  doganale
applicata alle merci. 
3. Su domanda dell'autorita' richiedente l'autorita' interpellata  le
comunica se le merci importate nel  territorio  di  una  delle  Parti
contraenti  sono  state  correttamente   importate   nel   territorio
dell'altra parte precisando,  se  del  caso,  la  procedura  doganale
applicata alle merci. 
4. Su domanda dell'autorita'  richiedente,  l'autorita'  interpellata
prende le misure  necessarie  a  garantire  che  siano  tenute  sotto
controllo: 
a) le persone fisiche o giuridiche in merito  alle  quali  sussistano
   fondati motivi di  ritenere  che  violino  o  abbiano  violato  la
   normativa doganale; 
b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da
   fare legittimamente supporre che  siano  destinate  ad  operazioni
   contrarie alla normativa doganale dell'altra Parte; 
c) i  movimenti  di  merci  per  i  quali  sia  stata  segnalata   la
   possibilita'  che  diano  luogo  a  violazioni   della   normativa
   doganale; 
d) i mezzi di trasporto  per  i  quali  vi  sono  fondati  motivi  di
   ritenere che siano stati, siano ovvero possano  essere  utilizzati
   per violare la normativa doganale.