(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 111)
                               Art. 111 
 
 
                     Sospensione della sentenza 
 
    1. Il Consiglio  di  Stato  su  istanza  di  parte,  in  caso  di
eccezionale gravita' ed urgenza, puo' sospendere  gli  effetti  della
sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari.