Art. 202. (Casi di separazione). La separazione della dote e' disposta giudizialmente su domanda della moglie, quando questa e' in pericolo di perderla, ovvero quando il disordine degli affari del marito lascia temere che i beni di lui non siano sufficienti a soddisfare i diritti della moglie o che i frutti della dote siano distratti dalla loro destinazione. E' inoltre disposta nel caso di separazione personale pronunziata per colpa del marito. Se la separazione e' pronunziata per colpa di entrambi i coniugi, l'autorita' giudiziaria ha facolta' di ordinare la separazione della dote. La separazione stragiudiziale e' nulla.