(CODICE CIVILE-art. 202)
                              Art. 202. 
 
                       (Casi di separazione). 
 
  La separazione della dote e'  disposta  giudizialmente  su  domanda
della moglie, quando questa e' in pericolo di perderla, ovvero quando
il disordine degli affari del marito lascia temere che i beni di  lui
non siano sufficienti a soddisfare i diritti della  moglie  o  che  i
frutti della dote siano distratti dalla loro destinazione. E' inoltre
disposta nel caso di separazione personale pronunziata per colpa  del
marito. 
 
  Se la separazione e' pronunziata per colpa di entrambi  i  coniugi,
l'autorita' giudiziaria ha facolta' di ordinare la separazione  della
dote. 
 
  La separazione stragiudiziale e' nulla.