Art. 203. (Inefficacia della separazione). La separazione della dote ordinata dall'autorita' giudiziaria rimane senza effetto, se la sentenza non e' notificata, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione e non e' eseguita, entro sessanta giorni dal suo passaggio in giudicato, mediante atto pubblico col reale soddisfacimento dei diritti spettanti alla moglie sino alla concorrenza dei beni del marito, o se, almeno in questo ultimo termine, la moglie non ha proposto e proseguito le relative istanze.