(CODICE CIVILE-art. 203)
                              Art. 203. 
 
                  (Inefficacia della separazione). 
 
  La  separazione  della  dote  ordinata  dall'autorita'  giudiziaria
rimane senza  effetto,  se  la  sentenza  non  e'  notificata,  entro
sessanta giorni dalla sua pubblicazione  e  non  e'  eseguita,  entro
sessanta  giorni  dal  suo  passaggio  in  giudicato,  mediante  atto
pubblico col reale soddisfacimento dei diritti spettanti alla  moglie
sino alla concorrenza dei beni del marito, o  se,  almeno  in  questo
ultimo termine, la moglie non ha proposto e  proseguito  le  relative
istanze.