(CODICE CIVILE-art. 206)
                              Art. 206. 
 
             (Azioni concesse ai creditori del marito). 
 
  I creditori del marito possono impugnare con l'azione  revocatoria,
quando ne ricorrono gli estremi, la separazione della dote; e possono
intervenire in giudizio per opporsi alla domanda di separazione.