(CODICE CIVILE-art. 209)
                              Art. 209. 
 
            (Cessazione degli effetti della separazione). 
 
  Per volonta' di entrambi i coniugi e dopo decreto di autorizzazione
del  tribunale  la  dote  puo'  essere  riconsegnata  al  marito.  La
riconsegna deve essere fatta per  atto  pubblico,  e  dalla  data  di
questo cessano gli effetti della separazione della dote. 
 
  I  creditori  della   moglie   possono   impugnare   con   l'azione
revocatoria, quando ne ricorrono gli  estremi,  la  riconsegna  della
dote.