(Allegato B-art. 83)
 
                              Art. 83. 
 
  L'Autorita' locale di pubblica sicurezza, a seconda della  condotta
del condannato, potra' estendere od abbreviare il termine fissato per
presentarsi  per  la  vidimazione  della  carta,  facendone  apposita
annotazione sulla carta stessa e sul registro.