(Convenzione - art. 187)
                            Articolo 187 
Competenza della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi
                               marini 
   La Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini, in
virtu' della presente Parte e degli Allegati che vi  si  riferiscono,
ha competenza nelle controversie  relative  alle  attivita'  condotte
nell'Area comprese nelle seguenti categorie: 
   a) controversie fra Stati contraenti in merito all'interpretazione
o all'applicazione della presente Parte e degli Allegati che ad  essa
si riferiscono; 
   b) controversie fra uno Stato contraente e l'Autorita'  in  merito
a: 
       i) atti od omissioni dell'Autorita' o di uno Stato  contraente
che si afferma contravvengano alle disposizioni della presente  Parte
o dei relativi allegati o di norme, regolamenti e procedure emanate 
dall'Autorita' conformemente a tali disposizioni; o 
       ii) atti dell'Autorita' di cui si  sostiene  l'incompetenza  o
che costituiscono eccesso di potere; 
   c) controversie tra le parti contraenti di  un  contratto,  quando
trattasi di Stati contraenti, dell'Autorita' o dell'Impresa ovvero di
imprese  di  Stato  o  di  persone  fisiche  o  giuridiche   di   cui
all'articolo 153, 2, b, in merito a: 
       i) l'interpretazione o l'esecuzione del contratto o del piano 
di lavoro in questione; oppure 
       ii) atti od omissioni di una parte del contratto,  concernenti
attivita'  condotte  nell'Area,  diretti  all'altra   parte   o   che
minacciano direttamente i suoi interessi legittimi; 
   d)  controversie  fra  l'Autorita'  e  un  potenziale  contraente,
patrocinato da uno Stato conformemente all'articolo 153, 2, b), e che
ha debitamente soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 4,  6  e
all'articolo 13, 2 dell'Allegato III, per quanto attiene  al  rifiuto
del contratto ovvero ad una questione  giuridica  sorta  in  sede  di
stipulazione del contratto; 
   e) controversie fra l'Autorita' e uno Stato contraente, un'impresa
di Stato o una persona fisica o giuridica patrocinata  da  uno  Stato
contraente conformemente all'articolo 153, 2, b), quando  si  afferma
la  responsabilita'  dell'Autorita'  in   virtu'   dell'articolo   22
dell'Allegato III; 
   f) ogni altra controversia per cui la competenza della  Camera  e'
specificamente prevista dalla presente Convenzione.