(Convenzione - art. 188)
                            Articolo 188 
Sottoposizione delle controversie a una speciale Camera del Tribunale
Internazionale per il diritto del mare ovvero a  una  Camera  ad  hoc
della Camera per la soluzione delle  controversie  sui  fondi  marini
           ovvero a un arbitrato commerciale obbligatorio 
   1. Le controversie fra Stati contraenti di cui  all'articolo  187,
a) possono essere sottoposte: 
   a) ad una Camera speciale  del  Tribunale  Internazionale  per  il
diritto del mare da costituirsi conformemente agli articoli 15 e 17 
dell'Allegato VI, su richiesta delle parti della controversia; o 
   b) ad una Camera ad  hoc  della  Camera  per  la  soluzione  delle
controversie  sui  fondi   marini,   da   costituirsi   conformemente
all'articolo 36 dell'Allegato VI, su richiesta di una qualsiasi parte
della controversia. 
   2.  a)  Le  controversie   relative   all'interpretazione   oppure
all'applicazione di un contratto, di cui all'articolo  187,  c),  i),
sono sottoposte, su richiesta di  una  qualsiasi  delle  parti  della
controversia, ad un arbitrato commerciale obbligatorio, a meno che le
parti non convengano diversamente. Il tribunale arbitrale commerciale
cui  la  controversia  viene  sottoposta   non   ha   competenza   di
pronunciarsi  su  questioni   di   interpretazione   della   presente
Convenzione.  Quando  la  controversia  comporta  una  questione   di
interpretazione della Parte XI e dei relativi allegati  in  relazione
alle attivita' condotte nell'Area, tale  questione  e'  rinviata  per
essere decisa alla Camera per la  soluzione  delle  controversie  sui
fondi marini. 
   b) Se  all'inizio  o  durante  il  corso  di  un  procedimento  di
arbitrato il tribunale arbitrale commerciale, agendo su richiesta  di
una qualsiasi parte della controversia oppure d'ufficio, constata che
la propria decisione e' subordinata alla decisione della  Camera  per
la soluzione delle controversie sui fondi marini,  esso  rinvia  tale
questione alla Camera per la decisione. Il tribunale arbitrale emette
successivamente la propria sentenza  tenendo  presente  la  decisione
della Camera. 
   c) Se  nel  contratto  mancano  le  disposizioni  sulla  procedura
arbitrale applicabile alla controversia, l'arbitrato viene  condotto,
a meno che le parti non convengano in maniera diversa, in conformita'
alle norme  di  arbitrato  UNCITRAL  ovvero  ad  altra  procedura  di
arbitrato che puo'  essere  prescritta  nelle  norme,  regolamenti  e
procedure dell'Autorita'.