(Convenzione - art. 189)
                            Articolo 189 
Limitazione  di  competenza  per  cio'  che  riguarda  le   decisioni
                           dell'Autorita' 
   La Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini non
ha   competenza   per   pronunciarsi    sull'esercizio    da    parte
dell'Autorita', dei suoi  poteri  discrezionali,  conformemente  alla
presente Parte; essa non puo' in alcun  caso  sostituire  la  propria
discrezionalita'  a  quella  dell'Autorita'.  Senza  pregiudizio  nei
confronti dell'articolo  191,  quando  essa  esercita  la  competenza
riconosciutale dall'articolo 187, la Camera per  la  soluzione  delle
controversie sui  fondi  marini  non  si  pronuncia  sulle  questioni
relative alla conformita' alla Convenzione di  norme,  regolamenti  o
procedure dell'Autorita' e non puo' dichiarare l'invalidita' di  tali
norme, regolamenti o procedure. La propria  competenza  si  limita  a
stabilire se l'applicazione  delle  norme,  regolamenti  o  procedure
dell'Autorita' in un caso particolare sarebbe in  conflitto  con  gli
obblighi contrattuali delle parti della controversia oppure  con  gli
obblighi che  a  tali  parti  derivano  dalla  presente  Convenzione,
nonche' a conoscere i ricorsi per incompetenza o eccesso di potere  e
cosi' anche richieste di risarcimento  di  danni  o  altre  forme  di
riparazione invocate da una delle parti contro l'altra a  seguito  di
una inadempienza ai propri obblighi contrattuali o agli obblighi  che
ad essa spettano in virtu' della presente Convenzione.