(Convenzione - art. 190)
                            Articolo 190 
         Partecipazione al procedimento e comparizione degli 
                    Stati contraenti patrocinati 
   1.  Lo  Stato  contraente  che  patrocina  una  persona  fisica  o
giuridica parte in una controversia  secondo  l'articolo  187  riceve
notifica  della  controversia  e  ha  diritto  di  partecipare   alla
procedura presentando osservazioni scritte o orali. 
   2. Quando una azione viene intentata nei confronti  di  uno  Stato
contraente da una persona fisica o giuridica patrocinata da un  altro
Stato contraente per una controversia di cui all'articolo 187, c), lo
Stato convenuto puo' richiedere allo Stato patrocinante la persona di
costituirsi nel procedimento in nome di essa.  In  mancanza  di  tale
comparizione, lo Stato convenuto  puo'  farsi  rappresentare  da  una
persona giuridica della propria nazionalita'.