(Convenzione-art. 34)
                             Articolo 34 
   In conformita' con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite,
la presente Convenzione sara' registrata presso il Segretariato delle
Nazioni Unite dietro richiesta del Depositario. 
   In fede di che  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati,  hanno
firmato la presente Convenzione. 
   Fatto a Istanbul il ventisei giugno 1990, in un  unico  esemplare,
in lingua inglese e francese  entrambe  i  testi  facenti  ugualmente
fede. Il  Depositario  e'  invitato  a  predisporre  ed  a  divulgare
traduzioni facenti fede della presente Convenzione in  lingua  araba,
cinese, russa e spagnola.