Art. 14. Il Consiglio Direttivo e' l'organo di esecuzione dell'Assemblea e delibera su tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi. Per la validita' delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede.