(Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura-art. 10)
                             Articolo 10 
 
                         Cause concomitanti 
 
  §1 Quando  cause  imputabili  al  gestore  e  cause  imputabili  al
trasportatore  hanno  contribuito  al  danno,  ciascuna   parte   del
contratto ne risponde solo nella misura in cui le cause che  le  sono
imputabili ai sensi degli articoli 8 e 9 hanno contribuito al  danno.
Se e' impossibile accertare in che misura le rispettive  cause  hanno
contribuito al danno, ciascuna parte sopporta il danno che ha subito. 
  §2 Il § 1 e' applicabile per analogia quando hanno  contribuito  al
danno  cause  imputabili  al  gestore  e  cause  imputabili  a   piu'
trasportatori che utilizzano la stessa infrastruttura ferroviaria. 
  §3 Trattandosi di danni di cui all'articolo 9, il § 1  prima  frase
e' applicabile per analogia quando hanno contribuito al  danno  cause
imputabili  a   piu'   trasportatori   che   utilizzano   la   stessa
infrastruttura. Se non  e'  possibile  accertare  in  che  misura  le
rispettive cause hanno contribuito al  danno,  i  trasportatori  sono
responsabili in parti uguali nei confronti del gestore.