Articolo 10 Cause concomitanti §1 Quando cause imputabili al gestore e cause imputabili al trasportatore hanno contribuito al danno, ciascuna parte del contratto ne risponde solo nella misura in cui le cause che le sono imputabili ai sensi degli articoli 8 e 9 hanno contribuito al danno. Se e' impossibile accertare in che misura le rispettive cause hanno contribuito al danno, ciascuna parte sopporta il danno che ha subito. §2 Il § 1 e' applicabile per analogia quando hanno contribuito al danno cause imputabili al gestore e cause imputabili a piu' trasportatori che utilizzano la stessa infrastruttura ferroviaria. §3 Trattandosi di danni di cui all'articolo 9, il § 1 prima frase e' applicabile per analogia quando hanno contribuito al danno cause imputabili a piu' trasportatori che utilizzano la stessa infrastruttura. Se non e' possibile accertare in che misura le rispettive cause hanno contribuito al danno, i trasportatori sono responsabili in parti uguali nei confronti del gestore.