(Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura-art. 11)
                             Articolo 11 
 
                 Risarcimento danni in caso di morte 
 
  §1 In caso di morte il risarcimento danni comprende: 
    a) le spese necessarie conseguenti  al  decesso,  in  particolare
quelle di trasporto della salma e delle esequie; 
    b)  se  la  morte  non   e'   sopravvenuta   immediatamente,   il
risarcimento danni previsto all'art. 12. 
  §2 Se, a seguito della morte, le persone, nei confronti delle quali
il de cuius aveva o avrebbe avuto in futuro un obbligo di alimenti ai
sensi di legge, sono private del loro sostegno, occorre indennizzarle
per questa perdita. L'azione legale per danni, intentata  da  persone
che  la  persona  deceduta  provvedeva  a  mantenere  senza   esservi
obbligata per legge, e' soggetta al diritto nazionale.