Articolo 12 Risarcimento danni in caso di lesioni In caso di lesioni o di ogni altro danno all' incolumita' fisica o psichica , il risarcimento danni comprende: a) le spese necessarie, in particolare quelle relative al trattamento ed al trasporto ; b) la riparazione del pregiudizio causato sia dall'incapacita' di lavoro totale o parziale, sia dall'accrescimento dei bisogni.