(Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura-art. 14)
                             Articolo 14 
 
Forma ed  ammontare  del  risarcimento  danni  in  caso  di  morte  e
                              ferimento 
 
  §1  Il  risarcimento  danni  previsto  all'articolo  11  §   2   ed
all'articolo 12, lettera b) deve essere corrisposto  sotto  forma  di
capitale. Tuttavia, se il diritto nazionale consente l'erogazione  di
una rendita, il risarcimento  danni  puo'  essere  corrisposto  sotto
questa forma qualora la persona lesa o  gli  aventi  diritto  di  cui
all'articolo 11 § 2 lo richiedano. 
  §2 L'ammontare del risarcimento danni da erogare ai sensi del  §  1
e'  determinato  secondo  il  diritto  nazionale.  Tuttavia,  secondo
l'applicazione delle presenti Regole uniformi, e' fissato  un  limite
massimo di 175 000 unita' di conto in capitale, o una rendita annuale
corrispondente a detto capitale, per ciascuna persona,  nel  caso  in
cui il  diritto  nazionale  preveda  un  limite  massimo  di  entita'
inferiore.