Articolo 14 Forma ed ammontare del risarcimento danni in caso di morte e ferimento §1 Il risarcimento danni previsto all'articolo 11 § 2 ed all'articolo 12, lettera b) deve essere corrisposto sotto forma di capitale. Tuttavia, se il diritto nazionale consente l'erogazione di una rendita, il risarcimento danni puo' essere corrisposto sotto questa forma qualora la persona lesa o gli aventi diritto di cui all'articolo 11 § 2 lo richiedano. §2 L'ammontare del risarcimento danni da erogare ai sensi del § 1 e' determinato secondo il diritto nazionale. Tuttavia, secondo l'applicazione delle presenti Regole uniformi, e' fissato un limite massimo di 175 000 unita' di conto in capitale, o una rendita annuale corrispondente a detto capitale, per ciascuna persona, nel caso in cui il diritto nazionale preveda un limite massimo di entita' inferiore.