Articolo 16 Conversione ed interessi §1 Quando il calcolo dell'indennita' implica la conversione delle somme espresse in unita' monetarie straniere, tale conversione deve essere effettuata secondo il corso in vigore nel giorno e luogo di pagamento dell'indennita'. §2 L'avente diritto puo' chiedere gli interessi sull'indennita', calcolati in ragione del cinque per cento annuo, a partire dal giorno di apertura di una procedura di conciliazione, dall'azione di regresso al tribunale arbitrale previsto al Titolo V della Convenzione o dalla citazione in giudizio.