(Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura-art. 8)
 
                               Art. 8 
 
                     Responsabilita' del gestore 
 
  § 1 Il gestore e' responsabile: 
    a) dei danni fisici (morte, ferimento o  ogni  altro  pregiudizio
all'integrita' fisica o psichica); 
    b) dei danni materiali (distruzione o avaria  di  beni  mobili  e
immobili); 
    c) dei danni pecuniari risultanti da  risarcimenti  danni  dovuti
dal trasportatore ai sensi delle Regole uniformi CIV e  delle  Regole
uniformi CIM; 
  causati   al   trasportatore   o   ai   suoi   ausiliari    durante
l'utilizzazione  dell'infrastruttura  e  aventi   la   loro   origine
nell'infrastruttura. 
  § 2 Il gestore e' sollevato da questa responsabilita': 
    a) in caso di danni fisici e di  danni  pecuniari  risultanti  da
risarcimenti danni dovuti dal trasportatore  ai  sensi  delle  Regole
uniformi CIV: 
  1. se l'evento lesivo e' stato causato da circostanze esterne  alla
gestione che il gestore, malgrado la diligenza richiesta  secondo  la
particolarita' della fattispecie,  non  poteva  evitare  e  alle  cui
conseguenze non era in grado di far fronte, 
  2. nella misura in cui l'evento lesivo sia dovuto a un errore della
persona che ha subito il danno, 
  3. quando l'evento lesivo e' dovuto al comportamento di  terzi  che
il gestore, malgrado la diligenza richiesta secondo la particolarita'
della fattispecie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non  era
in grado di far fronte; 
    b) in caso di danni materiali e di danni pecuniari risultanti  da
risarcimenti danni dovuti dal trasportatore  ai  sensi  delle  Regole
uniformi CIM, se il danno e' causato da colpa del trasportatore o  da
un ordine del trasportatore non imputabile al gestore, o  in  ragione
di  circostanze  che  il  gestore  non  poteva  evitare  e  alle  cui
conseguenze non era in grado di far fronte. 
  § 3 Se l'evento lesivo e' dovuto al comportamento di  terzi  e  se,
malgrado cio', il gestore non  e'  interamente  sollevato  della  sua
responsabilita' secondo il paragrafo 2 lettera a), egli  ne  risponde
nei limiti delle presenti Regole uniformi, senza pregiudizio per  una
sua eventuale azione di regresso contro terzi. 
  § 4 Le parti del contratto possono convenire se e in che misura  il
gestore e' responsabile dei danni causati al trasportatore da ritardo
o da perturbazione nell'esercizio.