Art. 9 Responsabilita' del trasportatore § 1 Il trasportatore e' responsabile: a) dei danni fisici (morte, ferimento o ogni altro pregiudizio all'integrita' fisica o psichica); b) dei danni materiali (distruzione o avaria di beni mobili e immobili); causati al gestore o ai suoi ausiliari durante l'utilizzazione dell'infrastruttura dai mezzi di trasporto utilizzati o dalle persone o merci trasportate. § 2 Il trasportatore e' sollevato da questa responsabilita': a) in caso di danni fisici: 1. se l'evento lesivo e' stato causato da circostanze esterne alla gestione che il trasportatore, malgrado la diligenza richiesta secondo la particolarita' della fattispecie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non era in grado di far fronte, 2. nella misura in cui l'evento lesivo e' dovuto a un errore della persona che ha subito il danno, 3. se l'evento lesivo e' dovuto al comportamento di terzi che il trasportatore, malgrado la diligenza richiesta secondo la particolarita' della fattispecie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non era in grado di far fronte; b) in caso di danni materiali se il danno e' causato da colpa del gestore o da un ordine del gestore non imputabile al trasportatore, o in ragione di circostanze che il trasportatore non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare. § 3 Se l'evento lesivo e' dovuto al comportamento di terzi e se, malgrado cio', il trasportatore non e' interamente sollevato della sua responsabilita' secondo il paragrafo 2 lettera a), egli ne risponde nei limiti delle presenti Regole uniformi, senza pregiudizio per una sua eventuale azione di regresso contro terzi. § 4 Le parti del contratto possono convenire se, e in che misura, il trasportatore e' responsabile dei danni causati al gestore da una perturbazione nell'esercizio.