(Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura-art. 9)
 
                               Art. 9 
 
                  Responsabilita' del trasportatore 
 
  § 1 Il trasportatore e' responsabile: 
    a) dei danni fisici (morte, ferimento o  ogni  altro  pregiudizio
all'integrita' fisica o psichica); 
    b) dei danni materiali (distruzione o avaria  di  beni  mobili  e
immobili); 
  causati al gestore o  ai  suoi  ausiliari  durante  l'utilizzazione
dell'infrastruttura dai mezzi di trasporto utilizzati o dalle persone
o merci trasportate. 
  § 2 Il trasportatore e' sollevato da questa responsabilita': 
    a) in caso di danni fisici: 
  1. se l'evento lesivo e' stato causato da circostanze esterne  alla
gestione  che  il  trasportatore,  malgrado  la  diligenza  richiesta
secondo la particolarita' della fattispecie,  non  poteva  evitare  e
alle cui conseguenze non era in grado di far fronte, 
  2. nella misura in cui l'evento lesivo e' dovuto a un errore  della
persona che ha subito il danno, 
  3. se l'evento lesivo e' dovuto al comportamento di  terzi  che  il
trasportatore,   malgrado   la   diligenza   richiesta   secondo   la
particolarita' della fattispecie,  non  poteva  evitare  e  alle  cui
conseguenze non era in grado di far fronte; 
    b) in caso di danni materiali se il danno e' causato da colpa del
gestore o da un ordine del gestore non imputabile al trasportatore, o
in ragione di circostanze che il trasportatore non poteva  evitare  e
alle cui conseguenze non poteva ovviare. 
  § 3 Se l'evento lesivo e' dovuto al comportamento di  terzi  e  se,
malgrado cio', il trasportatore non e'  interamente  sollevato  della
sua responsabilita' secondo  il  paragrafo  2  lettera  a),  egli  ne
risponde nei limiti delle presenti Regole uniformi, senza pregiudizio
per una sua eventuale azione di regresso contro terzi. 
  § 4 Le parti del contratto possono convenire se, e in  che  misura,
il trasportatore e' responsabile dei danni causati al gestore da  una
perturbazione nell'esercizio.