Art. 1454 
                             Istituzione 
 
1. La croce al merito di guerra e' concessa a coloro che hanno tenuto
nello svolgimento delle operazioni belliche, terrestri,  marittime  o
aeree, una condotta militare che li rende degni di pubblico encomio. 
2. Possono essere proposti per tale distinzione coloro che: 
a) per non meno di un  anno,  cumulativamente,  sono  stati  in  modo
esemplare in trincea o altrimenti a contatto col nemico; 
b) sono stati feriti in combattimento, se la ferita  da'  diritto  al
conferimento dell'apposito distintivo; 
c) hanno onorevolmente partecipato a piu'  fatti  d'armi  di  qualche
importanza; 
d) si sono  abitualmente  segnalati  per  atti  di  ardimento,  senza
raggiungere gli estremi per il conferimento di una medaglia al  valor
militare.